Se alcuni testimoni sono ascoltati dal giudice in ambienti diversi da quelli del tribunale in merito ad un caso specifico, nell’ambito di un processo le loro dichiarazioni possono diventare probatorie.
E’ questo un po’ il senso della sentenza numero 21813 de 5 dicembre scorso con cui la Cassazione è tornata sull’argomento dell’usabilità o nella non utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale.
Nel corso degli anni questo tema è stato oggetto di numerose sentenze: dal 2003 ad oggi se ne contano ben cinque in tutto. Ogni dichiarazione ha avuto come obiettivo quello quello di spiegare che tutte le dichiarazioni possono essere portate in giudizio dall’Amministrazione tributaria: sia quelle che ha reso il contribuente interpellato direttamente, sia quello addotte da soggetti terzi.
Tutte le dichiarazioni hanno valore indiziario ma prese da sole non servono a nulla. E’ poi necessario accompagnarle ad una prova certa, ma se questa arriva, le dichiarazioni rese da terzi possono aiutare il giudice a dirimere la questione.
Ecco la pronuncia in esame, così come è riportata da FiscoOggi:
“Nel processo tributario le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla G.d.f. e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice. Il tutto, se riveste i caratteri all’articolo 2729 cod. civ., dà luogo a presunzioni semplici (artt.39 d.p.r. 600 e 54 d.p.r. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale”