Dopo l’introduzione dei buoni lavoro, detti anche voucher, una nuova forma di retribuzione del lavoro occasionale accessorio, ha subito, dopo l’entrata in vigore, delle sostanziali modifiche di cui ci dà notizia l’Inps nella Circolare del 29 marzo 2013 n. 49.
► Modalità di utilizzo, scadenze e sanzioni per i voucher lavoro occasionale
In questa circolare si forniscono delle indicazioni sulle modifiche fatte, nello specifico, agli articoli 70 e 72 del D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 sul “Lavoro occasionale accessorio”.
Secondo la circolare dell’Inps in questione possono essere considerate forme di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale”, per le quali il lavoratore non percepisca uno o più compensi, nel complesso dei committenti, superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. La precedente normativa fissava il limite di 5000 euro per ciascun committente.
Inoltre, partendo dal presupposto che il limite del compenso rimane quello indicato, secondo la Circolare Inps le prestazioni di natura meramente occasionale svolte per imprenditori commerciali o professionisti non possono essere superiori, con riferimento a ciascun committente, a i 2.000 euro annui.
Le modifiche apportate all’art. 70
Settore Agricolo
La Circolare Inps modifica sostanzialmente anche l’art. 70 (comma 2) che riguarda l’utilizzo dei buoni lavoro nel settore agricolo: a differenza di tutti gli altri settori, qui non vige il limite dei 2000 euro di compenso annui percepibili da un solo committente.
Committenti pubblici
Novità anche per i committenti pubblici che, secondo quanto scritto al comma 3, possono usufruire di prestazioni lavorative meramente occasionali solo se l’utilizzo dei voucher rientra nei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.
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Compensi percepiti da lavoratori stranieri
Secondo le modifiche apportate all’art. 70 della legge sul mercato del lavoro si prevede che i compensi percepiti dai lavoratori siano computati anche per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Esclusioni
la Circolare dell’Inps ha introdotto anche delle importanti novità riguardo le esclusioni e le incompatibilità del lavoro occasionale di tipo accessorio: non ci sono più esclusioni di sorta, fermo restando casi particolari come gli studenti e i pensionati nel settore agricolo.
Quindi, ogni lavoratore può svolgere qualsiasi tipo di prestazione meramente occasionale con il solo limite previsto in caso di incompatibilità, per finalità antielusive, del ricorso al lavoro occasionale quando si tratta, invece, di lavoro subordinato presso lo stesso datore di lavoro.
Limite economico dei buoni lavoro
La circolare dell’Inps mette particolarmente in risalto le modifiche effettuate ai limiti economici dell’utilizzo dei buoni lavoro, con lo spostamento del parametro di riferimento per il computo non più al datore di lavoro, ma al prestatore del servizio. I nuovi limiti fissati per il prestatore di lavoro meramente occasionale sono:
– 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
– 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
– 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
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Le modifiche apportate all’art. 72
La nuova natura oraria del voucher lavoro
Al fine di avere una maggiore certezza e trasparenza per tutte le parti in causa, il novellato articolo 72 prevede che i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
In questo modo si potrà avere una maggiore precisione delle ore e della durata della prestazione pagata con i buoni lavoro. Nonostante le modifiche apportate, rimane comunque possibile retribuire le prestazioni lavorative occasionali in misura superiore di quella prevista dai voucher, utilizzando più di uno per il pagamento della medesima ora di lavoro.