Quando è possibile la retribuzione del lavoro occasionale e accessorio tramite voucher?
La riforma del lavoro prevede che le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio possano essere retribuite tramite voucher solo entro il limite dei 5.000 euro di retribuzione complessiva annua al netto delle trattenute previste dalla legge.
Il limite di 5.000 euro può essere percepito da qualsiasi numero di committenti, ma con il limite massimo di 2.000 euro annui percepiti dal medesimo committente.
È necessario specificare la natura del rapporto di lavoro per l’utilizzo dei voucher?
No, non sussiste l’obbligo di specifica della natura del rapporto di lavoro. L’unico determinante per l’utilizzo dei buoni lavoro è il limite economico dei 5.000 euro annui come sopra specificato.
Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico?
Solo in capo al soggetto committente avente natura di impresa e in sede ispettiva in caso di superamento del limite economico si procede alla verifica della prestazione svolta oltre limite e se vi siano i presupposti per la trasformazione del contratto occasionale in rapporto di tipo autonomo o subordinato, con le eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.
Vademecum Riforma del Lavoro
1. Contratto a tempo determinato
3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione
4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher
6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo