L’Agenzia delle Entrate, generalmente, manda degli avvisi di accertamento alle aziende tramite il servizio postale. Se questo avviso viene ritirato da una persona che è nella sede dell’azienda ed appone la sua firma anche illeggibile sul registro postale, l’avviso si deve riterene valido.
Per capire meglio questa sentenza della Cassazione partiamo dal fatto che ha originato il pronunciamento.
Il fatto. Una società aveva ricevuto una cartella di pagamento emanata dopo un accertamento diventato definitivo per omessa impugnazione. A questo punto la società aveva presentato il suo ricorso alla Ctr Puglia che ha rigettatto la richiesta definendo legittima la cartella di pagamento.
L’azienda ha fatto ricorso spiegando di non aver ricevuto alcuna notifica, ma il giudice ha accertato che la notifica era arrivata tramite il controllo della firma leggibile di una persona che ha ricevuto la posta. Si presuppone infatti che una persona che ritiri una raccomandata per l’azienda e firmi per la ricezione, sia deputata al ritiro della corrispondenza.
Da questo fatto è arrivata l’ordinanza n. 17939 del 19 ottobre 2012 della Cassazione che è tornata a parlare come ha fatto in passato, di notifiche degli atti d’accertamento. I principi addotti sono stati due: chi consegna la posta raccomandata pensa che chi firma la ricevuta sia deputato dall’azienda alla ricezione degli atti; anche se la firma è illegibile, il fatto che sia apposta sul registro dell’avviso di ricevimento suggerisce al giudice che la corrispondenza sia stata recapitata correttamente.