La voluntary disclosure, dopo aver ottenuto anche il sì del Senato, è diventata legge. Si resta pertanto in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La norma si caratterizza nella concessione di una serie di facilitazioni in termini di diminuzione delle sanzioni per chi sceglie di regolarizzare in maniera spontanea le attività finanziarie e gli investimenti rilevanti detenuti, direttamente o indirettamente, all’estero. Vi è la possibilità di attuare la regolarizzazione delle violazioni compiute fino al 30 settembre 2014, compilando una richiesta di adesione alla procedura e versando le imposte evase e gli interessi in maniera integrale, nonché le sanzioni ridotte, entro 15 o 60 giorni a seconda dell’atto notificato, in un’unica soluzione o in tre rate mensili. Le agevolazioni si sostanziano nelle seguenti:
ridotto il termine per l’accertamento fiscale da dieci a cinque anni;
è esclusa la punibilità per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio e per quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA;
con riferimento alle violazioni relative all’obbligo di monitoraggio e alla conseguente compilazione del quadro RW, le sanzioni vengono ridotte alla metà del minimo edittale. L’adesione all’accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all’1% annuo nei paesi black list. Il beneficio è riconosciuto a talune condizioni, primo tra tutti l’obbligo di trasferire in Italia o in un paese white list i capitali, oppure di consentire adeguata trasparenza se le attività vengono mantenute presso un intermediario estero;
con riferimento alle violazioni in materia di imposte, la misura minima della sanzioni per le è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Possibile anche in questo caso l’abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.